Versetto del Jald
Versetto del Jald Versetto del Jald
Informazioni sul versetto Nome Versetto del Jald Sura Sura an-Nur Versetto 2 Juz' 18 Informazioni sul contenuto Luogo della rivelazione Medina Argomento Giurisprudenza Tema Punizione islamica per l'uomo e la donna colpevoli di fornicazione
Il Versetto del Jald, o Versetto della Fornicazione (in arabo: آيَة الجَلد - آيَة الزِنا), descrive la punizione islamica per il fornicatore e la fornicatrice. In questo versetto, la punizione per la fornicazione è stabilita in cento frustate, da eseguire in presenza di un gruppo di credenti. È inoltre proibito mostrare compassione durante l'applicazione della punizione prescritta. Secondo i giurisperiti, questo versetto riguarda un fornicatore o una fornicatrice che non sia né uno schiavo né un muhsin (una persona che può intrattenere rapporti sessuali leciti). Alcuni esegeti sostengono che questo versetto abroga il 15° versetto della IV sura del Sacro Corano relativo alle fornicatrici. Importanza del Versetto del Jald Il 2° versetto della XXIV sura del Corano è noto come Versetto del Jald o Versetto del Zina. [1] Questo versetto è considerato normativo e secondo i giurisperiti costituisce la base giuridica per la punizione della fornicazione. [2] Nel versetto si legge: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "Flagellate la fornicatrice e il fornicatore, ciascuno con cento colpi di frusta, e non siate mossi da compassione verso di loro nell’applicazione della religione di Allah, se credete in Lui e nell’Ultimo Giorno. Un gruppo di credenti assista alla loro punizione". — Sacro Corano 24:2 Secondo alcuni esegeti, il versetto affronta tre questioni principali: • Specifica cento frustate come punizione per la fornicazione. • Proibisce di mostrare pietà immotivata verso il fornicatore o la fornicatrice. • Ordina che un gruppo di credenti sia presente alla punizione, affinché serva da monito. [3] Applicazione in Giurisprudenza Nel libro Shara'i' al-Islam, la punizione per la fornicazione è stabilita in cento frustate se il colpevole non è un muhsin (chi può intrattenere rapporti sessuali leciti). Per un fornicatore o una fornicatrice muhsin, invece, la punizione è la lapidazione. [4] Allama al-Hilli, nel suo libro Tahrir al-Ahkam, afferma che il fornicatore deve essere frustato nudo, proteggendo però la testa, il viso e le parti intime. Riguardo alla frase "e non vi impietosite [nell’applicazione] della religione di Allah", essa sottolinea che la punizione deve essere inflitta con severità. [5] Al-Shaykh al-Tusi, riferendosi alla frase "e che un gruppo di credenti sia presente alla punizione", sostiene che il governatore debba informare i credenti affinché questi assistano all'esecuzione, per scoraggiare altri dal commettere lo stesso peccato. [6] È inoltre preferibile che i testimoni siano persone rette. [7] Secondo al-Tabrisi, nel suo commento esegetico Majma' al-Bayan, il termine "ta'ifa" (un gruppo di) si riferisce a una o più persone, senza specificare un numero preciso. [8] Il 2° versetto della XXIV sura del Corano è stato inoltre interpretato come l'abrogazione della punizione prevista per la prostituzione. Secondo Sayyid Muhammad Husayn Tabataba'i, autore del commento al-Mizan, il Versetto del Jald abroga il 15° versetto della IV sura, il quale stabiliva che: "E [riguardo a] quelle delle vostre donne che commettono un atto turpe [fornicazione], portate contro di loro quattro testimoni dei vostri. Ebbene, se essi testimoniano, chiudetele nelle case finché non vengano colte dalla morte o Allah stabilisca per loro una via [diversa]". [9] Tabataba'i riteneva che l’espressione "... o Allah stabilisca per loro una via [diversa]" preannunci l'abrogazione di tale versetto. [10] Punti interpretativi Al-Tabrisi, esegeta sciita del Corano, offre diverse considerazioni in merito al versetto: 1. Questo versetto riguarda i fornicatori/le fornicatrici che non siano schiavi/e o muhsin. Secondo il 25° versetto della IV sura, se il/la colpevole è uno/a schiavo/a, riceverà metà delle frustate previste per le persone libere; [11] infatti, il versetto recita: "Se [le schiave] commettono un atto indecente dopo essersi sposate [con voi], ci sarà per loro [solo] metà della punizione delle donne libere". [12] 2. Il versetto si rivolge esclusivamente agli Imam (A) e chi da loro designato, poiché solo gli Imam (A) e i loro vicegerenti hanno l'autorità di comminare le punizioni. [13] 3. Il versetto menziona "al-zaniyatu" (fornicatrice) prima di "al-zani" (fornicatore). Secondo Tabrisi, le ragioni potrebbero essere: o La fornicazione è considerata più vergognosa quando commessa da una donna. [14] o La lussuria e il suo predominio sono più forti nelle donne. [15] o A causa della possibilità di una gravidanza, la fornicazione può avere conseguenze più dannose per le donne. [16] Vedere anche: • Versetto della Muharaba