Sunna

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Con il termine sunna (in arabo: السنة) si fa riferimento ai discorsi, alle azioni e al tacito consenso del Profeta dell’Islam (S), e secondo il credo sciita, anche degli Imam. La sunna è una delle "quattro prove" utilizzate per dimostrare le norme della sharia e la seconda fonte dell’ijtihad [sforzo per la deduzione delle norme islamiche] dopo il Corano. I sapienti musulmani danno grande credito alla sunna e da essa estraggono molte delle norme shariatiche. I musulmani concordano sul fatto che la sunna del Profeta è una prova. Una delle motivazioni è che il Profeta è infallibile e non commette errori. Di conseguenza tutto ciò che proviene da lui è attendibile e bisogna seguirlo. Un altro motivo è che alcuni versetti coranici hanno ordinato di obbedire al Profeta. Secondo l’opinione sciita anche gli Imam sono infallibili come il Profeta e pertanto la loro sunna è una prova. Oltre a questo motivo razionale si appoggiano anche ai versetti e agli hadith. Tra i versetti c’è il versetto Tathir che essi sostengono indichi l’infallibilità dell’Ahl al-bayt. Mentre tra gli hadith c’è quello di Thaqalain che ordina di obbedire all’Ahl al-bayt.

Concettologia e importanza

La sunna, presso i sapienti musulmani, è una delle fonti di deduzione delle norme religiose. [1] Nella denominazione sunnita essa fa riferimento ai discorsi, alle azioni e al tacito consenso del Profeta (S). [2] In quella sciita si riferisce ai discorsi, alle azioni e al tacito consenso dell’Infallibile. [3]Mohammadreza Mozaffar sostiene che l’origine del termine sunna sono gli hadith tramandati dal Profeta (S) in cui viene ordinato ai propri seguaci di seguire la sua sunna. [4] Gli usuliyan sostengono che il tema dell'essere la sunna prova come una delle fonti delle norme shariatiche è una questione appartenente all'ambito della materia di usul al-fiqh.[5]

Il termine sunna è utilizzato anche nella letteratura giurisprudenziale che però è lievemente differente dal significato in materia di usul ove viene considerato una delle fonti delle norme shariatiche; [6] per esempio a volte viene utilizzato per indicare le azioni meritorie distinguendole da quelle obbligatorie. Per esempio le preghiere nafilah che sono meritorie vengono indicate con il termine sunna e le preghiere obbligatorie con il termine farizah. [7] Inoltre a volte viene utilizzato come contrario di bid'at. Bid’at significa attribuire qualcosa alla sharia nonostante in realtà non appartenga ad essa.[8]

Differenza tra sunna e hadith

Sunna significa il discorso, l’azione e il tacito consenso del Profeta o in generale dell’Infallibile narrati tramite hadith. Tuttavia a volte, metaforicamente, i due termini sunna e hadith vengono utilizzati uno al posto dell'altro. [9]

Importanza e attendibilità della sunna

Secondo tutti i giurisperiti musulmani, dopo il Corano, la fonte più attendibile per dedurre le norme religiose è la sunna. [10] In giurisprudenza islamica molte delle norme shariatiche e anche molti dettagli di norme che nel Corano sono menzionate in modo sommario, vengono conosciuti attraverso la sunna. [11] I sapienti musulmani sostengono che l'attendibilità della sunna nell’Islam è una necessità della religione. Shukani, Irshad al-Foul, 1419 AH, vol.1, p.97; Khuzari Bek, Principi di Fiqh, 1389 AH, pagina 239. Inoltre affermano che negarla come prova equivale a contestare i principi necessari della religione e quindi si esce dalla regione islamica. [12] In aggiunta la sunna viene considerata la chiave per comprendere il Corano e i sapienti sostengono che è necessario fare riferimento alla sunna per capire il Corano. [13]

L’ambito della sunna

Le denominazioni islamiche divergono su ciò che la sunna include: nella denominazione sciita imamita gli Imam infallibili (A) sono stati incaricati da parte di Dio, tramite il Profeta, di spiegare le norme divine dopo quest’ultimo; essi sono proprio la fonte di legislazione delle vere norme divine. [14] Pertanto in tale denominazione, oltre ad essere una prova la sunna del Profeta (A), lo è anche la sunna degli Imam che viene quindi messa in pratica. [15] Nella denominazione sunnita la sunna è limitata al discorso, all’azione e al tacito consenso del Profeta (S). [16]Tuttavia alcuni sapienti di questa denominazione, per esempio Al-Shatibi, sostengono che anche la sunna dei Compagni del Profeta sia una prova. [17] Secondo loro le azioni dei Compagni era fondate su una sunna che essi conoscevano [18], tuttavia non è giunta a noi oppure era in accordo al loro ijtihad.[19]

Le altre denominazioni musulmane

Le denominazioni giuridiche abaziyyah e zaydiyyah nelle basi sono considerate vicine alla giurisprudenza sunnita dato che si appoggiano alla sunna del Profeta come una delle fonti per dedurre le norme religiose. [20]Gli abaziyyah oltre alla sunna del Profeta accettano anche i discorsi e le azioni dei suoi Compagni come prova. [21] Anche gli zaydiyyah oltre alla sunna dell’Ahl al-bayt, considerano la sunna dei Compagni [del Profeta] una delle fonti delle norme shariatiche.[22]

Tipologia

La sunna è stata suddivisa in tre tipi: pratica, verbale e tacito consenso. [23]

La sunna pratica

La sunna pratica è un’azione che il Profeta o l’Infallibile hanno compiuto per spiegare una norma shariatica, per esempio l'abluzione, la preghiera e il pellegrinaggio. [24] Anche azioni come indicare, scrivere o astenersi da un’azione da parte del Profeta o dell’Infallibile vengono considerate sunna pratica.[25] In merito al fatto se l'azione del Profeta o dell'Infallibile faccia riferimento a una norma shariatica esistono due possibilità:

  • L’azione eseguita dal Profeta o dall’infallibile è accompagnata da indizi attraverso i quali diviene chiaro che il Profeta o l’Imam infallibile stavano spiegando una norma o un atto d’adorazione come la preghiera, l'abluzione, il pellegrinaggio ecc. Inoltre tramite questi indizi diviene chiaro se questa azione è obbligatoria, meritoria o altro. [26]
  • Un’azione compiuta dal Profeta o dall’Imam infallibile non è accompagnata da indizi per chiarire di che tipo di norma si tratti. [27]Al riguardo esistono alcune opinioni: [28] alcuni affermano che indica l’obbligo di quell’azione [29], altri sostengono che ne mostri il merito [30] e secondo l'opinione di altri ancora non indica nessuna delle due opzioni, bensì si capisce solo che tale azione per noi è libera e permessa. [31]

Inoltre gli usuliyan hanno affermato che se un’azione compiuta dal Profeta o dall’Imam infallibile è accompagnata da un indizio tramite il quale diventa chiaro che tale azione è peculiare del Profeta o dell’Imam infallibile, come per esempio l’obbligo del tajahhud (svegliarsi la notte per effettuare atti di adorazione) per il Profeta, tale pratica non è una prova per gli altri musulmani. [32] Se però non è chiaro se l’azione compiuta dal Profeta o dall’Imam infallibile sia peculiare per loro o includa tutti i musulmani, c’è divergenza in merito all’essere prova di questa azione per gli altri musulmani. [33] Alcuni sono dell’opinione che tale azione è peculiare solo per loro e altri affermano che è una prova per tutti i musulmani e può essere messa in pratica da tutti. [34]

Sunna verbale

I discorsi del Profeta e degli altri infallibili vengono nominati sunna verbale. [35] La maggior parte della sunna appartiene a questo tipo, ovvero la sunna verbale, tramandata dal Profeta e dagli Imam infallibili. [36]

Sunna del tacito consenso

Articolo principale: Tacito consenso dell'Infallibile Il tacito consenso del Profeta o dell’Infallibile consiste nel silenzio da parte loro di fronte ad un discorso o un comportamento tenuto in loro presenza. [37] Si dice che il tacito consenso dell’Infallibile, rispettando determinate condizioni, indica l’essere un’azione permessa oppure la correttezza di un discorso o di un comportamento che sono stati fatti o detti in loro presenza. [38] Infatti l’Infallibile è tenuto a impedire che un individuo che fa peccato compia munkar (male), e se inconsapevole, a mostrargli la retta via. [39]

Motivi dell’attendibilità e dell’essere prova della sunna

I sapienti musulmani per dimostrare l’essere prova della sunna del Profeta, si appoggiano al Corano, all’ unanimità dei sapienti e a motivi razionali. Tra i versetti a cui si appoggiano in questo tema vi sono i versetti che indicano di obbedire al Profeta. [40] In merito all’unanimità si dice che tutte le denominazioni islamiche concordano che i discorsi, le azioni e il tacito consenso del Profeta sono una prova e devono essere seguiti. [41] Il motivo razionale è il seguente: nella scienza del kalam [teologia islamica] è stato dimostrato che il Profeta è immune dal peccato, dall’errore e dalla negligenza, pertanto le sue parole, le sue azioni e il suo tacito consenso sono una prova e attendibili.[42] I sapienti sciiti, oltre a queste argomentazioni per dimostrare che la sunna del Profeta è una prova, utilizzano il Corano, la stessa sunna del Profeta e l’intelletto per dimostrare che anche la sunna degli Imam infallibili sono una prova.[43]

  • Corano: in base al versetto Tathir e al versetto Ulu al-Amr, gli Imam (A) sono infallibili e pertanto la loro sunna è attendibile ed è necessario seguirla. [44]
  • La sunna del Profeta: in base all’hadith di Thaqalain, tramandato dal Profeta in modo mutawatir, per impedire [ai credenti] di venir deviati, è stato ordinato di seguire insieme, sia il Corano sia l’Ahl al-bayt (A). [45]
  • Intelletto: il criterio razionale che la sunna del Profeta è una prova è la sua infallibilità. Inoltre nella scienza del kalam è stato dimostrato che anche i membri dell’Ahl al-bayt (A) sono infallibili come il Profeta. Pertanto anche la loro sunna è una prova. [46]

Footnote

  1. Shukani, Ershad al-Foul, 1419 AH, vol.1, p.96; Bahrani, Al-Mu'ajm al-Asuli, 1426 AH, vol.2, p.178; Zarqa, al-Mudkhal al-Fiqhi al-Aam, 1418 AH, vol.1, p.76.
  2. Shukani, Irshad al-Foul, 1419 AH, vol.1, p.95.
  3. Hakim, Principi generali di giurisprudenza comparata, 1979 d.C., pagina 122; Bahrani, Il Dizionario Fondamentale, 1426 a.C., volume 2, pagina 178.
  4. Vedi ad esempio Malik bin Anas, al-Muta, 1406 AH, vol.2, p.899.
  5. Akhund Khorasani, Kefaiya al-Asul, 1437 AH, Vol. 1, pp. 22-24.
  6. Bahrani, Al-Mu'ajm al-Asuli, 1426 AH, vol.2, p.179.
  7. Bahrani, Al-Mu'ajm al-Asuli, 1426 AH, vol.2, p.179.
  8. Bahrani, Al-Mu'ajm al-Asuli, 1426 AH, vol.2, p.180.
  9. Muzaffar, Principi di Fiqh, 1405 AH, vol.2, p.58.
  10. Bahrani, Al-Mu'ajm al-Asuli, 1426 AH, vol.2, p.178.
  11. Zarqa, al-Mudkhal al-Fiqhi al-Aam, 1418 AH, vol.1, p.76; Bahrani, Al-Mu'ajm al-Asuli, 1426 AH, vol.2, p.178.
  12. Hakim, Principi generali di giurisprudenza comparata, 1979 d.C., p.126.
  13. Zarqa, Introduzione generale al Fiqh, 1418 a.C., vol.1, pp.75-76.
  14. Muzaffar, Principi di Fiqh, 1405 AH, vol.2, p.57.
  15. Hashemi Golpayegani, Argomenti di Al-Al-Faz: lezioni sui principi dell'Ayatollah Sistani, 1441 AH, vol. 1, p. 47.
  16. Zarqa, Introduzione generale alla giurisprudenza, 1418 AH, vol. 1, p. 75.
  17. Shatibi, Al-Muwafaqat, 1417 a.C., volume 4, pagine 290-293; Hakim, Principi generali di giurisprudenza comparata, p.122.
  18. Shatibi, Al-Muwafaqat, 1417 a.C., volume 4, pagine 290-293; Hakim, Principi generali di giurisprudenza comparata, p.122.
  19. Shatabi, Al-Mawafaat, 1417 AH, volume 4, pagina 290.
  20. Zarqa, Introduzione generale alla giurisprudenza, 1425 a.C., vol. 1, pagina 191.
  21. Harishi, Al-Aqud al-Fadiyyah fi Usul al-Ibadiyyah, Amman, pagina 2; Ziaei, Fiqh Abadhi, Amin International Publications, pagina 26.
  22. Abu Zahra, Imam Zayd, Dar al-Katb al-Arabi, pagina 233.
  23. Per esempio, vedere Jizani, Ma'alim Usul al-Fiqh e Ahl al-Sunnah wa Al-Jama'ah, 1429 AH, p.119; Zaheili, Principi del Fiqh islamico, 1406 AH, vol.1, p.450.
  24. Zaheili, Principi del Fiqh islamico, 1406 AH, vol.1, p.450.
  25. Ibn Najjar, Breve Tahrir Sharh al-Kawaqb al-Munir, 1418 AH, Volume 2, pp. 160-166.
  26. Muzaffar, Principi di Fiqh, 1405 AH, vol.2, p.59.
  27. Muzaffar, Principi di Fiqh, 1405 AH, vol.2, p.59.
  28. Mirzai Qomi, Al-Quwanin, volume 2, pagina 553.
  29. Muzaffar, Principi di Fiqh, 1405 AH, vol.2, p.59.
  30. Mirzai Qomi, Al-Quwanin, volume 2, pagina 553.
  31. Muzaffar, Principi di Fiqh, 1405 AH, vol.2, p.59.
  32. Muzaffar, Principi di Fiqh, 1405 AH, vol.2, p.61.
  33. Muzaffar, Principi di Fiqh, 1405 AH, vol.2, p.61.
  34. Muzaffar, Principi di Fiqh, 1405 AH, vol.2, p.61.
  35. Zaheili, Principi del Fiqh islamico, 1406 AH, vol.1, p.450.
  36. Abu Zahra, Principi di Fiqh, Dar al-Fikr al-Arabi, pagina 105.
  37. Muzaffar, Usul al-Fiqh, 1405 AH, vol.2, p.61.
  38. Muzaffar, Usul al-Fiqh, 1405 AH, vol.2, p.61.
  39. Shirvani, Tahrir Usul Fiqh, 1385, pp. 211-210; Muzaffar, Usul al-Fiqh, 1405 AH, vol.2, pp.61-62.
  40. Ad esempio, guarda la Sura Al-Imran, versetto 32; Sura Nisa, versetto 59; Sura Ma'edah, versetto 92; Sura Anfal, versetti 20 e 46; Sura Noor, versetto 54; Sura Muhammad, versetto 32; Namleh, al-Mahdab fi ilm asul al-fiqh al-maqaran, 1420 AH, vol. 2, p. 638.
  41. Namlah, Al-Muhadhdhab fi Ilm Usul Al-Fiqh Comparativo, 1420 A.H., vol. 2, p. 639
  42. Hakim, Principi generali di giurisprudenza comparata, 1979 d.C., pagina 128; Namlah, Al-Muhadhdhab fi Ilm Usul Al-Fiqh Comparativo, 1420 A.H., vol. 2, p. 639.
  43. Hakim, Principi generali di giurisprudenza comparata, 1979 d.C., p.148.
  44. Hakim, Principi generali di giurisprudenza comparata, 1979 d.C., pp. 149-159.
  45. Hakim, Principi generali di giurisprudenza comparata, 1979 d.C., pp. 164-167.
  46. Bahrani, Dizionario Fondamentale, volume 2, pagina 179; Hakim, Principi generali di giurisprudenza comparata, 1979 d.C., pagina 187.

Riferimenti

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  • Abu Zahra, Muhammad, Usul al-Fiqh, Damasco, Dar al-Fikr al-Arabi, Bita.
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  • Ibn Najjar, Muhammad Ibn Ahmad, edizione ridotta di Sharh al-Kawakb al-Munir, bija, pubblicazione Abaikan, seconda edizione, 1418 AH.
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  • Jizani, Muhammad bin Hossein, insegnanti dei principi della giurisprudenza tra Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, Riyadh, Dar Ibn al-Jawzi, 7a edizione, 1429 AH.
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