Proprietà composte da una parte lecita e una parte illecita
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Proprietà composte da una parte lecita e una parte illecita Una proprietà composta da una parte halal e una parte haram è una proprietà di cui una parte è stata acquisita attraverso vie lecite (halal), mentre il resto è stato ottenuto in modo illecito (haram).[1] La differenza tra tali proprietà e quelle dubbie risiede nel fatto che, nel caso delle proprietà dubbie, non si è certi della possibile commistione di elementi leciti e illeciti.[2] Al contrario, per le proprietà miste a haram, si sa con certezza che includono una parte acquisita in modo illecito.[3]
Nella giurisprudenza islamica è proibito l’uso delle proprietà composte da una parte haram.[4] Secondo i giurisperiti sciiti:
- Se l'importo e il proprietario della parte illecita sono noti, è obbligatorio restituire tale parte al legittimo proprietario.[5]
- Se l'importo della parte illecita è noto, ma non il suo proprietario, secondo la fatwa di alcuni giurisperiti, tale importo deve essere dato in beneficenza a nome del proprietario ignoto. Tuttavia, basandosi sulla precauzione obbligatoria, si dovrebbe ottenere il permesso dall’amministratore della sharia.[6]
- Se il proprietario della parte illecita è noto, ma l'importo è sconosciuto, secondo l'esplicita opinione di alcuni giurisperiti, il proprietario deve essere soddisfatto, e qualora non lo fosse, si deve consegnare l’importo che si sa con certezza essere suo.[7]
- Se né l'importo né il proprietario della parte illecita sono noti, i giurisperiti sciiti considerano la proprietà mista come un caso in cui è obbligatorio versare il khums. In questo caso, un quinto della proprietà totale deve essere pagato come khums.[8] Questa fatwa rappresenta l'opinione di rinomati giurisperiti sciiti.[9] È stato affermato che, secondo i giurisperiti sunniti, il pagamento del khums per la proprietà mista non è obbligatorio.[10]
- Se, dopo il pagamento del khums, il proprietario viene identificato, secondo l’opinione di alcuni marjaʿ, come l’Imam Khomeini, Sayyid Ali Sistani e Makarem Shirazi, sulla base della precauzione obbligatoria, si dovrebbe restituire al proprietario l’importo della sua proprietà. Tuttavia, secondo l’opinione di altri giurisperiti, come Sayyid Abu al-Qasem Khoei, Golpaygani, Araki e Mirza Jawad Tabrizi, non è necessario restituire alcunché al proprietario.[11]
Footnote
- ↑ Muntaẓirī, Mabānī-yi fiqhī-yi ḥukūmat-i Islāmī, vol. 6, p. 184.
- ↑ Muntaẓirī, Mabānī-yi fiqhī-yi ḥukūmat-i Islāmī, vol. 6, p. 184.
- ↑ Muntaẓirī, Mabānī-yi fiqhī-yi ḥukūmat-i Islāmī, vol. 6, p. 184.
- ↑ See: Shaykh Anṣārī, Kitāb al-khums, p. 111; Shahīd al-Thānī, Masālik al-ifhām, vol. 3, p. 141.
- ↑ Baḥrānī, al-Ḥadāʾiq al-nāḍira, vol. 12, p. 364; Iṣfahānī, Wasīlat al-najāt, vol. 1, p. 318.
- ↑ Imām Khomeinī, Tawḍīh al-masāʾil, Issue 1814.
- ↑ Khomeinī, Tawḍīh al-masāʾil, Issue 1815.
- ↑ See: Najafī, Jawāhir al-kalām, vol. 16, p. 69; Khomeinī, Tawḍīh al-masāʾil, vol. 2, p. 47.
- ↑ Shāhrūdī, Farhang-i fiqh muṭābiq bā madhhab-i Ahl al-Bayt, vol. 3, p. 499; Iṣfahānī, Wasīlat al-najāt, vol. 1, p. 318; Khomeinī, Tawḍīh al-masāʾil, Issue 1813.
- ↑ Anṣārī Shīrāzī, Mawsūʿat aḥkām al-aṭfāl wa adillatihā, vol. 1, p. 470.
- ↑ Khomeinī, Tawḍīh al-masāʾil, Issue 1817.
Riferimenti
- Anṣārī Shīrāzī, Qudrat Allāh. Mawsūʿat aḥkām al-aṭfāl wa adillati-hā. Qom: Markaz-i Fiqhī-yi Aʾimma Aṭhār, 1429
- Baḥrānī, Yūsuf al-. Al-Ḥadāʾiq al-nāḍira fī aḥkām al-ʿitrat al-ṭāhira. Edited by Muḥammad Taqī Irawānī and Sayyid ʿAbd al-Razzāq al-Muqarram. Qom: Intishārāt-i Islāmī, 1405 AH.
- Imām Khomeinī. Tawḍīh al-masāʾil. Edition 8. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, 1424 AH.
- Iṣfahānī, Abu l-Ḥasan. Wasīlat al-najāt. Qom: Intishārāt-i Mehr-i Ustwār, 1993.
- Muntaẓirī, Ḥusayn ʿAlī. Mabānī-yi fiqhī-yi ḥukūmat-i Islāmī. Translated by Maḥmūd Ṣalawātī and Abu l-Faḍl Shakūrī. Qom: Muʾassisa-yi Keyhān, 1409 AH.
- Najafī, Muḥammad al-Ḥasan al-. Jawāhir al-kalām fī sharḥ sharāʾiʿ al-Islām. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1404 AH.
- Shahīd al-Thānī, Zayn al-Dīn b. ʿAlī. Masālik al-ifhām ilā tanqīh sharāyiʿ al-Islām. 1st edition. Qom: Muʾassisat al-Maʿārif al-Islāmīyya, 1413 AH.
- Shāhrūdī, Sayyid Maḥmūd. Farhang-i fiqh muṭābiq bā madhhab-i Ahl al-Bayt. Qom: Muʾassisat Dāʾirat al-Maʿārif al-Fiqh al-Islāmī, 1426.
- Shaykh Anṣārī, Murtaḍā b. Muḥammad Amīn. Kitāb al-khums. Qom: Kungira-yi Jahānī Buzurgdāsht-i Sheikh Aʿzam Anṣārī, 1415 AH.