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Prestito

Da wikishia.

Il termine qarḍ (in arabo:قَرْض) si riferisce all'atto di prestare un bene a una persona con l'impegno da parte di quest'ultima di restituirlo a colui che gliel’ha prestato. Secondo il Corano e gli hadith, il prestito è considerato un'azione raccomandata, e chi presta riceverà grandi ricompense da Dio. L'importanza del prestito è tale che concedere un "qard al-hasana" (قرض الحسنة, letteralmente "buon prestito") è paragonato al fare un prestito a Dio Stesso. Questo tipo di prestito deve provenire da beni leciti e non deve essere accompagnato da rinfacciamenti o molestie. Inoltre, gli hadith consigliano di essere gentili nel recuperare il prestito.

Per quanto riguarda le condizioni di validità del prestito, oltre alle condizioni generali come la maturità e la volontà di chi presta, sono state menzionate alcune condizioni specifiche, per esempio il bene che si vuole prestare deve essere specificato e deve trattarsi di un bene che è lecito possedere. Se è stato stabilito un termine specifico per la restituzione del prestito, colui che presta non può richiederlo prima della scadenza, mentre ritardarne la restituzione è considerato un peccato.

Stabilire la condizione di restituire più dell'importo prestato è considerato usura ed è proibito.

Significato

Il prestito consiste nel concedere un bene a una persona con l'impegno da parte di quest’ultima di restituirlo a chi gliel’ha prestato.[1] In alcuni versetti del Corano, la definizione "qard al-hasana" è utilizzata per indicare un "buon prestito",[2] ossia un prestito concesso da beni leciti e non rovinato da rinfacciamenti o molestie.[3] Nel contesto giuridico islamico, "qard al-hasana" si riferisce a un prestito senza interessi.[4]

Importanza

Diversi versetti del Corano e hadith sottolineano l'importanza del prestito fatto a Dio.[5] I versetti coranici 245 della II sura, 12 della V sura, 11 e 18 della LVII sura, 17 della LXIV sura e 20 della LXXIII sura riguardano il qard al-hasana.[6] Secondo il Corano e gli hadith del Profeta (S) e dell'Ahl al-Bayt (A), il prestito è considerato tra le azioni raccomandate e colui che presta riceverà una grande ricompensa nel Giorno del Giudizio.[7] Inoltre, è stato consigliato dagli Imam (A) di essere gentili nel recuperare il prestito e di mostrare pazienza verso il debitore. Secondo un hadith dell'Imam al-Sadiq (A), chi presta a una persona bisognosa e si comporta con gentilezza nel recuperare il prestito vedrà cancellati i propri peccati.[8] Secondo un hadith del Profeta (S), prestare è persino meglio del fare la carità.[9]

Al contrario, gli hadith non incoraggiano il ricorso al prestito: in una delle tradizioni, attribuita all'Imam Ali (A), si vieta di prendere in prestito, poiché ciò può portare a umiliazione durante il giorno e tristezza durante la notte.[10]

Norme Giuridiche

Nel diritto islamico, il prestito implica il trasferimento della proprietà di un bene a un'altra persona, con l'impegno da parte di quest'ultima di restituirlo.[11]

Perché un prestito sia valido, oltre alle condizioni generali come la maturità e la volontà, sono richieste alcune condizioni specifiche: il bene deve essere specificato chiaramente[12] e il suo possesso lecito. Per esempio, non si può prestare liquidi inebrianti o maiali, poiché non è lecito possederli.

Alcune norme

Secondo la giurisprudenza sciita, se è stato stabilito un termine specifico per la restituzione del prestito, colui che presta non può richiederlo prima della scadenza. Tuttavia, se non è stato specificato un termine, colui che ha prestato può reclamare la restituzione del prestito in qualsiasi momento.[13]

Se colui che presta richiede la restituzione del prestito, il debitore deve restituirlo immediatamente, e ritardarne la restituzione è considerato un peccato.[14]

L'usura nei prestiti

L'usura nei prestiti si verifica quando viene stabilita la condizione che chi presta debba ricevere più di quanto ha prestato, indipendentemente dal fatto che ciò sia stato dichiarato esplicitamente o meno al momento del prestito.[15] Tuttavia, se tale condizione non viene posta e il debitore decide volontariamente di restituire una somma maggiore, ciò non è considerato usura né è proibito, sia secondo i giurisperiti sciiti sia quelli sunniti.[16]

Footnote

  1. Shāhrūdī, Farhang-i fiqh, vol. 6, p. 549.
  2. See: Qur'an 2:245; Qur'an 73:20; Qur'an 64:17; Qur'an 57:11, 18.
  3. Ṭabrisī, Majmaʿ al-bayān, vol. 2, p. 607.
  4. Jawādī Āmulī, Tasnīm, vol. 11, p. 583.
  5. Makārim Shīrāzī, Ribā wa bānkdārī Islāmī, p. 127.
  6. Makārim Shīrāzī, Ribā wa bānkdārī Islāmī, p. 127.
  7. Fallāḥzāda, Aḥkām-i dīn, p. 186; Khomeinī, Taḥrīr al-wasīla, vol. 1, p. 652.
  8. Ṣadūq, Thawāb al-aʿmāl, p. 289.
  9. Kulaynī, al-Kāfī, vol. 4, p. 10.
  10. Kulaynī, al-Kāfī, vol. 5, p. 95, Hadith. 11; See: Tamīmī Āmidī, Ghurar al-ḥikam, p. 363, Hadith. 8214; Ibn Abī l-Ḥadīd, Sharḥ Nahj al-balāgha, vol. 20, p. 306, Hadith. 503.
  11. Khomeinī, Taḥrīr al-wasīla, vol. 1, p. 651.
  12. Khomeinī, Taḥrīr al-wasīla, vol. 1, p. 652.
  13. Banī Hāshimī Khomeinī, Tawḍīḥ al-masāʾil-i marajiʿ, vol. 2, p. 391.
  14. Banī Hāshimī Khomeinī, Tawḍīḥ al-masāʾil-i marajiʿ, vol. 2, p. 392.
  15. Najafī, Jawāhir al-kalām, vol. 25, p. 5-7; Makārim Shīrāzī, Barrasī-yi ṭuruq-i farār az ribā, p. 17-19.
  16. Shafīʿī Mazandarānī, Wām wa ribā dar nigarish-i Islāmī, p. 75.

Riferimenti

  • Banī Hāshimī Khomeinī, Tawḍīḥ al-masāʾil-i marajiʿ. Qom: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, [n.d].
  • Fallāḥzāda, Muḥammad Ḥusayn. Aḥkām-i dīn: muṭābiq bā fatāwāyi marājiʿ-i buzurg-i taqlīd. Tehran: Mashʿar, 1386 Sh.
  • Ibn Abī l-Ḥadīd, ʿAbd al-Ḥamīd b. Hibat Allāh. Sharḥ Nahj al-balāgha. Qom: Maktabat Āyat Allāh al-Marʿashī, 1964.
  • Jawādī Āmulī, ʿAbd Allāh. Tafsīr-i tasnīm. Edited by ʿAlī Islāmī. 2nd edition. Qom: Markaz-i Nashr-i Asrāʾ, 1385 Sh.
  • Khomeinī, Sayyid Rūḥ Allāh. Taḥrīr al-wasīla. Najaf: Maṭbaʿt al-Ādāb, 1390 AH.
  • Kulaynī, Muḥammad b. Yaʿqūb al-. Al-Kāfī. Edited by ʿAlī Akbar Ghaffārī & Muḥammad Ākhūndī. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1407 AH.
  • Makārim Shīrāzī, Nāṣir. Barrasī-yi ṭuruq-i farār az ribā. Edited by Abu al-Qāsim ʿIlyān nizhādī. Qom: Intishārāt-i Madrasa-yi Imām ʿAlī b. Abī Ṭālib (a), 1380 Sh.
  • Makārim Shīrāzī, Nāṣir. Ribā wa bānkdārī Islāmī. Edited by Abu al-Qāsim ʿIlyān nizhādī. Qom: Intishārāt-i Madrasa-yi Imām ʿAlī b. Abī Ṭālib (a), 1380 Sh.
  • Najafī, Muḥammad al-Ḥasan al-. Jawāhir al-kalām fī sharḥ sharāʾiʿ al-Islām. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1362-1369 Sh.
  • Ṣadūq, Muḥammad b. ʿAlī al-. Thawāb al-aʿmāl wa ʿiqāb al-aʿmāl. Qom: Dār al-Sharīf al-Raḍī, 1406 AH.
  • Ṣāfī Gulpāygānī, Luṭf Allāh. Jāmiʿ al-aḥkām. Qom: Daftar-i Nashr-i āthār-i Āyat Allāh Ṣāfī Gulpāyigānī, 1385 Sh.
  • Shafīʿī Mazandarānī, Muḥammad. Wām wa ribā dar nigarish-i Islāmī. Mashhad: Āstān-i Quds-i Raḍawī, 1379 Sh.
  • Shāhrūdī, Sayyid Maḥmūd. Farhang-i fiqh muṭābiq bā madhhab-i Ahl al-Bayt. Qom: Muʾassisat Dāʾirat al-Maʿārif al-Fiqh al-Islāmī, 1382 Sh.
  • Sharīf Rāzī, Muḥammad. Ganjīna-yi dānishmandān. Qom: Niwīsandih, 1352-1354 Sh.
  • Ṭabrisī, Faḍl b. al-Ḥasan al-. Majmaʿ al-bayān fī tafsīr al-Qurʾān. Edited by Muḥammad Jawād Balāghī. 3rd edition. Tehran: Intishārāt-i Nāṣir Khusraw, 1372 Sh.
  • Tamīmī Āmidī, ʿAbd al-Wāhid. Ghurar al-ḥikam wa durar al-kalim. Edited by Sayyid Mahdī Rajāʾī. Qom: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1410 AH.