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Mut'a

Da wikishia.

Il matrimonio a tempo determinato, o mut'a (in arabo: زَواج المُتْعَة), a differenza del matrimonio permanente, è un’unione coniugale contratta per un periodo di tempo specifico. In linea generale i musulmani ritengono che questa forma di matrimonio fosse lecita al tempo del Profeta (S). Secondo i musulmani sunniti, zayditi, ismailiti e ibaditi, la norma che ne consentiva la pratica fu abrogata durante la vita del Profeta (S), rendendola così proibita. Gli sciiti duodecimani, invece, credono che il Profeta (S) non ne abbia mai decretato l’abrogazione e che essa sia rimasta lecita durante il suo tempo e sotto il califfato di Abu Bakr.

Secondo alcune tradizioni, presenti anche in fonti sunnite, fu 'Umar ibn al-Khattab il primo a proibirla. I giurisperiti sciiti duodecimani hanno emesso la fatwa sulla liceità del matrimonio a tempo determinato, basandosi sul versetto della mut'a e sulle narrazioni del Profeta (S) e degli Imam (A).

Alla luce del consenso unanime da parte dei giurisperiti sciiti, nel contratto di matrimonio a tempo determinato devono essere specificati la sua durata e l’ammontare della dote. Diversamente dal matrimonio permanente, in quello a tempo determinato non esiste il divorzio: la separazione avviene alla scadenza del contratto o se l’uomo scioglie il contratto prima della sua scadenza, rinunciando al periodo restante.

Alla fine del periodo contrattuale, o qualora l’uomo abbia sciolto il contratto anzitempo, se è avvenuta la consumazione (cioè la penetrazione), la donna deve osservare un periodo d’attesa ('idda) di due cicli mestruali.

Concetto e status

Il matrimonio a tempo determinato è un contratto coniugale limitato a un periodo prestabilito (non permanente).[1] Tutti i giurisperiti sciiti lo considerano permesso[2] e hanno trattato le relative norme nell’ambito della giurisprudenza sul matrimonio.[3]

Gli hadith tramandati dagli Imam sciiti (A) menzionano ricompense per la pratica della mut'a.[4] Tuttavia, alcune tradizioni ne sconsigliano l’eccessiva insistenza.[5] In base a tali testi, i giurisperiti sciiti duodecimani non solo hanno dichiarato la mut'a lecita, ma l’hanno anche considerata raccomandata.[6] Tuttavia, Morteza Motahhari sosteneva che l’enfasi posta su questo tema mirasse a far rivivere una tradizione abbandonata e non a promuovere la licenziosità.[7]

Tra i benefici attribuiti alla mut'a vi è la possibilità di offrire una soluzione a molti problemi di ordine sessuale, specialmente ai giovani o a coloro che non possono contrarre un matrimonio permanente per varie ragioni.[8] Essa è stata inoltre considerata un mezzo efficace per contrastare la prostituzione e altri mali sociali.[9]

Nel Codice Civile della Repubblica Islamica dell’Iran, il matrimonio a tempo determinato è riconosciuto, e il sesto capitolo è dedicato a esso.[10]

Opinioni delle denominazioni islamiche sul matrimonio a tempo determinato

Gli studiosi musulmani hanno opinioni divergenti sulla legittimità della mut'a. Gli sciiti duodecimani la considerano lecita, mentre altre scuole — tra cui quella sunnita,[11] zaidita,[12] ismailita[13] e ibadita[14] — la ritengono proibita.

Secondo al-Shahid al-Thani, tutti i giurisperiti sciiti duodecimani la considerano permessa.[15] Essi citano versetti coranici, incluso quello specifico della mut'a, come prova della sua liceità.[16] Inoltre, dichiarano che vi sono numerose tradizioni autentiche del Profeta (S) e degli Imam sciiti (A) a sostegno di tale pratica.[17] Le altre scuole islamiche, invece, ritengono che essa fosse consentita durante la vita del Profeta (S), ma successivamente abrogata e quindi vietata.[18]

La norma sulla mut'a è stata abrogata?

Gli studiosi musulmani concordano sul fatto che la mut'a fosse lecita al tempo del Profeta (S).[19] Alcune fonti sunnite di hadith riportano le parole di 'Umar ibn al-Khattab, il secondo califfo, che riconobbe la legittimità della mut'a all’epoca del Profeta (S), ma poi lui stesso la proibì.[20] Tra le affermazioni attribuitegli vi è quella secondo cui due erano le forme di “mut'a” permesse ai tempi del Profeta (S), ma egli decise di vietarle e punire chi le avesse praticate: una riguardava il matrimonio a tempo determinato e l’altra la mut’a durante l’hajj.[21]

Gli sciiti duodecimani, basandosi su tali dichiarazioni, ritengono che il primo a proibire il matrimonio a tempo determinato sia stato 'Umar ibn al-Khattab[22] e considerano la sua decisione un’innovazione illecita nella religione, un esercizio di ijtihad contro il nass[23] e in contrasto con la legislazione del Profeta (S).[24] Anche 'Asqalani (m. 852/1449), studioso sunnita, dichiarò che la mut'a era lecita al tempo del Profeta (S) e rimase tale durante tutto il califfato di Abu Bakr e parte di quello di 'Umar, fino a quando quest’ultimo la vietò verso la fine della sua vita.[25]

La maggioranza degli studiosi sunniti, tuttavia, cita alcune tradizioni presenti nelle loro fonti[26] per sostenere che la norma fu abrogata dal Profeta (S) stesso.[27] Alcuni affermano anche che l’abrogazione avvenne con la rivelazione dei versetti 5–7 della sura XXIII del Corano.[28] Secondo questi versetti, i credenti sono coloro che si mantengono casti e non cercano gratificazione sessuale al di fuori delle proprie mogli o schiave, e chi va oltre questi limiti trasgredisce le leggi divine. Poiché la mut'a non rientra in nessuno di questi due casi (moglie o schiava), essa rappresenterebbe una violazione dei limiti divini.[29]

In risposta, si osserva che tali versetti furono rivelati alla Mecca, mentre il versetto della mut'a, citato come prova della sua liceità, fu rivelato successivamente, a Medina. Non sarebbe logico far precedere un versetto abrogante al versetto (abrogato) che deve essere ancora rivelato.[30] Inoltre, nel matrimonio a tempo determinato la donna è considerata moglie legittima per il periodo stabilito da entrambi i coniugi, e i loro rapporti coniugali non oltrepassano quindi i limiti divini.[31]

Norme giurisprudenziali

Donna: “Zawwajtuk-a nafsi 'ala l-mahr-i l-ma'lum fi l-muddat-i l-ma'luma” («Mi unisco a te in matrimonio per la dote stabilita e per il periodo stabilito»).

Uomo: “Qabilt-u l-tazwij 'ala l-mahr-i l-ma'lum fi l-muddat-i l-ma'luma” («Accetto il matrimonio per la dote stabilita e per il periodo stabilito»).[32]

Le principali norme giurisprudenziali relative alla mut'a, secondo le fatwa dei giurisperiti sciiti, sono le seguenti:

  • Nel contratto devono essere specificati sia la durata del matrimonio sia l’importo della dote.[33] Secondo l’opinione prevalente, se la durata non è menzionata, il matrimonio si considera permanente.[34]
  • Alcuni giurisperiti ritengono che se le parti non sono in grado di recitare la formula in arabo, sia lecito pronunciarla in un’altra lingua, anche qualora potessero permetterselo di nominare un rappresentante per farlo.[35] Altri, invece, affermano che in ogni caso la formula possa essere recitata in qualsiasi lingua.[36]
  • Il matrimonio a tempo determinato tra un uomo musulmano e una donna appartenente alla Gente del Libro è valido;[37] tuttavia, non è consentito tra una donna musulmana e un uomo della Gente del Libro.[38] Inoltre, il matrimonio tra un musulmano (uomo o donna) e un non musulmano che non appartenga alla Gente del Libro è proibito.[39]
  • Se il matrimonio a tempo determinato è stato consumato, al termine del contratto, la donna, se non è in menopausa, deve osservare il periodo d’attesa ('idda). Tale periodo è di quarantacinque giorni se non ha le mestruazioni (a condizione che sia in età fertile e non in menopausa) e di due cicli mestruali se le ha.[41]
  • Se alla scadenza del contratto il matrimonio non è stato consumato, e anche nel caso in cui l’uomo sciolga il contratto prima della sua scadenza e rinunci al periodo rimanente senza aver consumato il matrimonio, la donna non deve osservare alcun periodo d’attesa.[42][43]
  • Se l’uomo muore durante il matrimonio a tempo determinato, anche senza che sia avvenuta la consumazione, la donna deve osservare il periodo d’attesa per vedovanza, pari a quattro mesi e dieci giorni.[44]
  • Nel matrimonio a tempo determinato non esiste il divorzio; la separazione avviene automaticamente alla scadenza del periodo stabilito o con lo scioglimento del contratto e la rinuncia dell’uomo al tempo residuo.[45]

Opere sul matrimonio a tempo determinato

Gli studiosi sciiti duodecimani hanno dedicato numerosi studi e trattati al matrimonio a tempo determinato. Najm al-Din Tabasi, un docente del seminario di Qom, ha scritto Al-Zawaj al-Muwaqqat 'ind al-Sahaba wa al-Tabi'in (Il matrimonio a tempo determinato tra i compagni e i seguaci del Profeta – S). Nella sezione bibliografica dell’opera sono presentate quarantasei opere di studiosi sciiti duodecimani sul tema della mut'a e della sua legittimità.[46] Tra queste:

  • Khulasat al-Ijaz fi l-Mut'a: opera composta di quattro capitoli che trattano la legittimità, i meriti, la descrizione e le norme del matrimonio a tempo determinato, includendo anche alcune discussioni complementari.[47] Quest’opera è stata attribuita da alcuni ad al-Shaykh al-Mufid,[48] da altri ad al-Shahid al-Awwal[49] e da altri ancora ad al-Muhaqqiq al-Karaki.[50]
  • Al-Zawaj al-Mut'a: scritto da Sayyid Ja'far Murtada 'Amili in tre volumi. In quest’opera l’autore discute la legittimità e le norme relative al matrimonio a tempo determinato, esaminando e criticando le posizioni degli studiosi sunniti che ne vietano la pratica.[51]
  • Al-Zawaj al-Muwaqqat fi l-Islam: di Sayyid Murtada 'Askari, che analizza la legittimità del matrimonio a tempo determinato alla luce del Corano e della tradizione, secondo le prospettive sia sciita sia sunnita.[52]

Vedi anche

Note

  1. ↑ Shāhrūdī, Farhang-i fiqh, 1:399.
  2. ↑ Shahīd al-Thānī, al-Rawḍat al-bahīyya, 2:103.
  3. ↑ Shāhrūdī, Farhang-i fiqh, 1:399.
  4. ↑ Cfr. Ḥurr al-ʿĀmilī, Wasāʾil al-Shīʿa, 21:13–17.
  5. ↑ Cfr. Kulaynī, al-Kāfī, 11:18–19.
  6. ↑ Cfr. Ḥurr al-ʿĀmilī, Wasāʾil al-Shīʿa, 21:13–17; Muḥaqqiq al-Karakī, Jāmiʿ al-maqāṣid, 13:8.
  7. ↑ Muṭahharī, Niẓām-i ḥuqūq-i zan dar Islām, 71.
  8. ↑ Kāshif al-Ghitāʾ, Īn ast āʾīn-i mā, 385–86; Subḥānī, Mutʿat al-nisāʾ, 9–11.
  9. ↑ Kāshif al-Ghitāʾ, Īn ast āʾīn-i mā, 387.
  10. ↑ Codice civile della Repubblica Islamica dell’Iran (in persiano).
  11. ↑ Autori vari, al-Mawsūʿa al-fiqhīyya al-Kuwaitīyya, 41:333–34; Muḥaqqiq al-Karakī, Jāmiʿ al-maqāṣid, 13:7.
  12. ↑ Cfr. Aḥmad b. ʿĪsā, Raʾb al-Ṣadʿ, 2:876–77.
  13. ↑ Cfr. Tamīmī Maghribī, Daʿāʾim al-Islām, 2:229.
  14. ↑ Cfr. Autori vari, Mawsūʿat al-Fiqh al-Ibāḍī, 7:353–54.
  15. ↑ Shahīd al-Thānī, al-Rawḍat al-bahīyya, 2:103.
  16. ↑ Cfr. Fāḍil Miqdād, Kanz al-ʿirfān, 2:149–53; Sabziwārī, Muhadhdhab al-aḥkām, 25:79–80; Makārim Shīrāzī, Kitāb al-nikāḥ, 5:10.
  17. ↑ Sabziwārī, Muhadhdhab al-aḥkām, 25:79; Makārim Shīrāzī, Kitāb al-nikāḥ, 5:15.
  18. ↑ Cfr. Autori vari, al-Mawsūʿa al-fiqhīyya al-Kuwaitīyya, 41:333–34; Muḥaqqiq al-Karakī, Jāmiʿ al-maqāṣid, 13:7; Aḥmad b. ʿĪsā, Raʾb al-Ṣadʿ, 2:876–77; Tamīmī Maghribī, Daʿāʾim al-Islām, 2:229; Autori vari, Mawsūʿat al-Fiqh al-Ibāḍī, 7:353–54.
  19. ↑ Qurṭubī, Tafsīr al-Qurtubī, 5:132; Subḥānī, Mutʿat al-nisāʾ, 15.
  20. ↑ Cfr. Jaṣṣāṣ, Aḥkām al-Qurʾān, 1:352; Māwardī, al-Ḥāwī al-kabīr, 9:328; Sarakhsī, al-Mabsūṭ, 4:27.
  21. ↑ Qurṭubī, Tafsīr al-Qurtubī, 2:392; Fakhr al-Rāzī, al-Tafsīr al-kabīr, 10:43.
  22. ↑ Cfr. ʿĀmilī, Zawāj al-mutʿa, 3:75; Fakhr al-Rāzī, al-Tafsīr al-kabīr, 10:44.
  23. ↑ Ossia un ragionamento giuridico deduttivo in contrasto con un enunciato esplicito e autentico.
  24. ↑ Sharaf al-Dīn, al-Naṣṣ wa l-ijtihād, 207–8; Amīnī, al-Ghadīr, 6:213; ʿĀmilī, Zawāj al-mutʿa, 3:10.
  25. ↑ ʿAsqalānī, Fatḥ al-bārī, 9:174.
  26. ↑ Cfr. Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 5:135; Nawawī, Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Muslim, 9:180.
  27. ↑ Cfr. Ibn Rushd, Bidayāt al-mujtahid, 3:80.
  28. ↑ Cfr. Jaṣṣāṣ, Aḥkām al-Qurʾān, 2:187, 3:330; Māwardī, al-Ḥāwī al-kabīr, 9:329.
  29. ↑ Jaṣṣāṣ, Aḥkām al-Qurʾān, 2:187, 3:330; Māwardī, al-Ḥāwī al-kabīr, 9:329.
  30. ↑ ʿĀmilī, Zawāj al-mutʿa, 1:212.
  31. ↑ Zamakhsharī, al-Kashshāf, 3:177; ʿĀmilī, Zawāj al-mutʿa, 1:214.
  32. ↑ Banī Hāshimī Khomeinī, Tawḍīḥ al-masāʾil-i marajiʿ, vol. 2, p. 453.
  33. ↑ Najafī, Jawāhir al-kalām, 30:162, 172.
  34. ↑ Najafī, Jawāhir al-kalām, 30:172.
  35. ↑ Khomeinī, Taḥrīr al-wasīla, 2:264.
  36. ↑ Anṣārī, Kitāb al-nikāḥ, 79; Sabziwārī, Muhadhdhab al-aḥkām, 16:215, 24:215; Khoeī, Kitāb al-nikāḥ, 2:164.
  37. ↑ Ḥillī, Sharāʾiʿ al-Islām, 2:529; Baḥrānī, al-Ḥadāʾiq al-nāḍira, 24:4.
  38. ↑ Ḥillī, Sharāʾiʿ al-Islām, 2:529.
  39. ↑ Najafī, Jawāhir al-kalām, 30:27.
  40. ↑ Najafī, Jawāhir al-kalām, 30:160.
  41. ↑ Ḥillī, Sharāʾiʿ al-Islām, 2:532.
  42. ↑ Sabziwārī, Muhadhdhab al-aḥkām, 25:101.
  43. ↑ Sabziwārī, Muhadhdhab al-aḥkām, 25:101.
  44. ↑ Ḥillī, Sharāʾiʿ al-Islām, 2:532; Shahīd al-Thānī, al-Rawḍat al-bahīyya, 2:107.
  45. ↑ Shahīd al-Thānī, al-Rawḍat al-bahīyya, 2:105.
  46. ↑ Ṭabasī, Izdiwāj-i Muwaqqat dar raftār wa guftār-i Ṣaḥāba, 136–39.
  47. ↑ Mufīd, Khulāṣat al-Ījāz, 18.
  48. ↑ Mufīd, Khulāṣat al-Ījāz, 18.
  49. ↑ Afandī Iṣfahānī, Riyāḍ al-ʿulamāʾ, 5:188.
  50. ↑ Mufīd, Khulāṣat al-Ījāz, 11.
  51. ↑ ʿĀmilī, Zawāj al-mutʿa, 1:42.
  52. ↑ ʿAskarī, al-Zawāj al-muwaqqat, 7.

Bibliografia

  • Afandī Iṣfahānī, ʿAbd Allāh. Riyāḍ al-ʿulamāʾ wa ḥiyāḍ al-fuḍalāʾ. S.l.: s.n., 1401 dell’egira lunare.
  • Aḥmad b. ʿĪsā. Raʾb al-Ṣadʿ. Beirut: Dār al-Maḥajjat al-Bayḍāʾ, 1428 dell’egira lunare.
  • ʿĀmilī, Sayyid Jaʿfar Murtaḍā. Zawāj al-Mutʿa. Beirut: Al-markaz al-Islāmī li-l-Dirāsāt, 1423 dell’egira lunare.
  • Amīnī, ʿAbd al-Ḥusayn. Al-Ghadīr fī l-kitāb wa al-sunna wa al-ʾadab. Qom: Markaz al-Ghadīr li-l-Dirāsāt al-Islāmīyya, 1416 dell’egira lunare.
  • Anṣārī, Murtaḍā al-. Kitāb al-Nikāḥ. Qom: Majmaʿ al-Fikr al-Islāmī, 1430 dell’egira lunare.
  • ʿAskarī, Sayyid Murtadā. Al-zawāj al-Muwaqqat fī al-Islām. S.l.: s.n., s.d.
  • ʿAsqalānī, Aḥmad b. ʿAlī al-. Fatḥ al-bārī bi sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār al-Maʿrifa, 1379 dell’egira lunare.
  • Autori vari. Al-Mawsūʿa al-fiqhīyya al-Kuwaitīyya. Kuwait: Dār al-Salāsil, 1427 dell’egira lunare.
  • Autori vari. Mawsūʿat al-Fiqh al-Ibāḍī. 1ª ed. Oman: Wizārat al-Awqāf wa al-Shuʾūn al-Dīnīyya, 1438 dell’egira lunare.
  • Baḥrānī, Yūsuf al-. Al-Ḥadāʾiq al-nāḍira fī aḥkām al-ʿitrat al-ṭāhira. Qom: Muʾassisat al-Nashr al-Islāmī, 1406 dell’egira lunare.
  • Banī Hāshimī Khomeinī, Sayyid Muḥammad Ḥasan. Tawḍīḥ al-masāʾil-i marajiʿ. S.l.: Daftar-i Intishārāt-i Islāmī, s.d.
  • Bukhārī, Muḥammad b. Ismāʿīl al-. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. 1ª ed. Damasco: Dār Ṭawq al-najāt, 1422 dell’egira lunare.
  • Codice civile della Repubblica Islamica dell’Iran. In persiano. Consultato il 20 dicembre 2024.
  • Fāḍil Miqdād, Miqdād b. ʿAbd Allāh al-. Kanz al-ʿirfān fī fiqh al-Qurʾān. Teheran: Nashr-i Murtaḍawī, 1373 dell’egira solare.
  • Fakhr al-Rāzī, Muḥammad b. al-ʿUmar al-. Al-Tafsīr al-Kabīr. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1420 dell’egira lunare.
  • Ḥillī, Jaʿfar b. al-Ḥasan al-. Sharāʾiʿ al-Islām. A cura di Sayyid Ṣādiq Shīrāzī. 2ª ed. Teheran: Istiqlāl, 1409 dell’egira lunare.
  • Ḥurr al-ʿĀmilī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. Wasāʾil al-Shīʿa. Qom: Muʾassisat Āl al-Bayt (a), 1416 dell’egira lunare.
  • Ibn Rushd, Muḥammad b. Aḥmad. Bidayāt al-mujtahid. Il Cairo: Dār al-Ḥadīth, 1425 dell’egira lunare.
  • Jaṣṣāṣ, Aḥmad b. Alī al-. Aḥkām al-Qurʾān. 1ª ed. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1415 dell’egira lunare.
  • Kāshif al-Ghitāʾ, Muḥammad Ḥusayn. Īn ast āʾīn-i mā. Traduzione di Nāṣir Makārim Shīrāzī. Qom: Madrasa-yi Imām Amīr al-Muʾminīn (a), 1370 dell’egira solare.
  • Khoeī, Sayyid Abū l-Qāsim al-. Kitāb al-nikāḥ. Qom: Dār al-ʿIlm, s.d.
  • Khomeinī, Sayyid Rūḥ Allāh. Taḥrīr al-wasīla. 1ª ed. Teheran: Muʾassisa-yi Tanẓīm wa Nashr-i Āthār-i Imām Khomeini, 1434 dell’egira lunare.
  • Kulaynī, Muḥammad b. Yaʿqūb al-. Al-Kāfī. S.l.: s.n., 1430 dell’egira lunare.
  • Makārim Shīrāzī, Nāṣir. Kitāb al-Nikāḥ. Qom: Madrisat al-Imām ʿAlī b. Abī Ṭālib (a), 1424 dell’egira lunare.
  • Māwardī, ʿAlī b. Muḥammad. Al-Ḥāwī al-Kabīr. 1ª ed. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1419 dell’egira lunare.
  • Mufīd, Muḥammad b. Muḥammad al-. Khulāṣat al-Ījāz fī al-Mutʿa. 2ª ed. Beirut: Dār al-Mufīd, 1414 dell’egira lunare.
  • Muḥaqqiq al-Karakī, ʿAlī b. al-Ḥusayn al-. Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharh al-Gawāʿid. 2ª ed. Qom: Muʾassisat Āl al-Bayt (a), 1414 dell’egira lunare.
  • Muṭahharī, Murtaḍā. Niẓām-i ḥuqūq-i zan dar Islām. Teheran: Ṣadrā, 1397 dell’egira solare.
  • Najafī, Muḥammad al-Ḥasan al-. Jawāhir al-kalām fī sharḥ sharāʾiʿ al-Islām. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1404 dell’egira lunare.
  • Nawawī, Yaḥyā b. Sharaf. Ṣaḥīḥ al-Muslim bi sharḥ al-Nawawī. Il Cairo: Al-Maṭbaʿat al-Misrīyya bi l-Azhar, 1347 dell’egira lunare.
  • Qurṭubī, Muḥammad b. Aḥmad al-. Tafsīr al-Qurtubī. 2ª ed. Il Cairo: Dār al-Kutub al-Misrīyya, 1384 dell’egira lunare.
  • Sabziwārī, Sayyid ʿAbd al-Aʿlā al-. Muhadhdhab al-aḥkām fī bayān al-ḥalāl wa l-ḥarām. Qom: Dār al-Tafsīr, s.d.
  • Sarakhsī, Muḥammad b. Aḥmad al-. Al-Mabsūṭ. Beirut: Dār al-Maʿrifa, 1414 dell’egira lunare.
  • Shahīd al-Thānī, Zayn al-Dīn b. ʿAlī. Al-Rawḍat al-bahīyya fī sharḥ al-lumʿat al-Dimashqiyya. A cura di Sulṭān al-ʿUlamā. 1ª ed. Qom: Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-yi Ḥawza-yi Ilmīya-yi Qom, 1412 dell’egira lunare.
  • Shāhrūdī, Sayyid Maḥmūd. Farhang-i fiqh muṭābiq bā madhhab-i Ahl al-Bayt. Qom: Muʾassisat Dāʾirat al-Maʿārif al-Fiqh al-Islāmī, 1387 dell’egira solare.
  • Sharaf al-Dīn, ʿAbd al-Ḥusayn. Al-Naṣṣ wa l-Ijtihād. Beirut: Abū Mujtabā, 1404 dell’egira lunare.
  • Subḥānī, Jaʿfar. Mutʿat al-nisāʾ fī l-kitāb wa al-sunna. Qom: Muʾassisat Imām al-Ṣādiq (a), 1423 dell’egira lunare.
  • Ṭabasī, Najm al-Dīn. Izdiwāj-i Muwaqqat dar raftār wa guftār-i Ṣaḥāba. Traduzione di Muḥammad Ḥusayn Shīrāzī. Qom: Intishārāt-i Dalīl-i Mā, 1391 dell’egira solare.
  • Tamīmī Maghribī, Nuʿmān b. Muḥammad. Daʿāʾim al-Islām. A cura di Āṣif b. ʿAlī Aṣghar Fayḍī. Il Cairo: Dār al-Maʿārif, 1383 dell’egira lunare.
  • Zamakhsharī, Maḥmūd b. ʿUmar al-. Al-Kashshāf ʿan ḥaqāʾiq ghawāmiḍ al-tanzīl wa ʿuyūn al-aqāwīl fī wujūh al-tʾawīl. 3ª ed. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1407 dell’egira lunare.